Operazione "Rifiuti Spa 2": l'avvocato Falcone rettifica la posizione di Luigi Catalano

letteraDall'avvocato Giacomo Falcone, nell'interesse dell'ex sindaco di Calanna, Luigi Catalano, indagato nell'inchiesta "Rifiuti Spa 2", riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Per incarico ricevuto dal sig. Luigi Catalano, il sottoscritto Avv. Giacomo Falcone in Reggio Calabria scrive per rappresentare quanto segue:

Il mio assistito risulta essere stato coinvolto nella vicenda giudiziaria relativa ad una presunta turbativa d'asta contestata per fatti risalenti al 2009 allorquando il sig. Catalano ricopriva la carica di Sindaco del Comune di Calanna.

Giova preliminarmente evidenziare che il mio assistito ad ora non risulta essere stato ancora udito dal Giudice procedente per l'interrogatorio di garanzia, non ha quindi potuto chiarire la propria posizione.

L'unico reato contestato - per nulla attinente con la criminalità organizzata - sarebbe una presunta turbativa d'asta. Tutte le illazioni attinenti presunti collegamenti con cosche mafiose sono prive di riscontro.

La pubblicazione delle notizie così diffuse, con espressa indicazione del nominativo del mio assistito, lede gravemente ed ingiustamente la reputazione ed il buon nome dell'interessato, del tutto estraneo ai fatti che, si ribadisce, al più sono stati commessi da personale che ha avuto rapporti di lavoro con l'Amministrazione guidata dal mio assistito.

Nel caso di specie non risulta affatto che i diritti fondamentali del mio assistito - quali riservatezza, onore, decoro e reputazione - abbiano trovato adeguata tutela in un'ottica di giusto bilanciamento con il diritto di cronaca e critica, inteso quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero prevista dall'art. 21 Cost.

Gli articoli pubblicati violano i limiti della veridicità, correttezza, liceità e necessario aggiornamento dell'informazione resa; nessun interesse pubblico può sostenersi in ragione della notizia come diffusa.

La diffusione della notizia così formulata deve ritenersi assolutamente non necessaria alla soddisfazione del diritto dei cittadini all'informazione, ma unicamente ed intrinsecamente lesiva dell'onore e della reputazione personale dell'esponente in quanto falsa, più di tutto, non attuale in quanto i fatti risalgono al 2009 allorquando - si ribadisce - il mio assistito ricopriva la carica di Sindaco (non più ricoperta per fine mandato intervenuta nel 2012); resa, dunque, in violazione di quanto prescritto dal legislatore in materia di corretto trattamento dei dati personali e pratica giornalistica.

Per costante giurisprudenza, vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni; -A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (in tutto od in parte rilevante); -B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); -C) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione (giurisprudenza consolidata, ex multis: Cass. 18.10.1984, n. 5259; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366).

I suddetti requisiti risultano inesistenti anche in considerazione del mancato esercizio del diritto di difesa e della contestazione attinente ad una posizione di garanzia (risponderebbe, al più, per la ricoperta veste di Sindaco ma per fatti commessi da altri).

Nel caso di specie, peraltro, risulta del tutto ignorato il principio sancito dall'art. 27 della Costituzione in tema di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.

Per tutto quanto sopra, risulta evidente come l'imprudente Vostra pubblicazione ha provocato danni morali e d'immagine al mio Cliente, danno da considerarsi ingente ed attuale.

Le illazioni inerenti il presunto collegamento con la mafia sono prive di qualsivoglia aggancio con la realtà e con l'ordinanza di applicazione della misura cautelare, circostanza che non può considerarsi mero "refuso".

Vi invito alla cancellazione immediata degli articoli inerenti la persona del sig. Luigi Catalano riservando ogni azione anche in sede penale.

L'invito è esteso all'adozione di ogni adempimento utile allo scopo e, dunque, comprensivo di ogni intervento informatico necessario.

Risultato ne sia la totale assenza di Vs articoli e/o riferimenti come sopra, e ciò anche tramite l'accesso a motori di ricerca; tutto ciò definitivamente e senza possibilità di nuova pubblicazione on line e/o su cartaceo, anche per il futuro.

La suestesa diffida deve considerarsi formulata anche ai sensi dell'art. 7 e 8 TU Privacy.

Ai sensi dell'art. 8 legge 47/1948, infine, Vi invito a pubblicare prontamente il comunicato stampa riportato appresso.

"L'avv. Giacomo Falcone, nella qualità di difensore del sig. Luigi Catalano, in rettifica rispetto a quanto erroneamente riportato precisa quanto appresso: il mio assistito è imputato per fatti risalenti al 2009 allorquando rivestiva la carica di Sindaco del Comune di Calanna. L'Amministrazione ha bandito un appalto che oggi risulta essere stato oggetto di una più ampia inchiesta sui rifiuti che nemmeno marginalmente ha coinvolto il sig. Catalano. In considerazione del ruolo di amministratore ricoperto all'epoca dei fatti, nei confronti dello stesso è stata adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa che chiarisca il suo operato. Nel giro di qualche giorno la magistratura, nella quale confidiamo, chiarirà l'operato dell'ex Sindaco. L'appalto riguarda l'affidamento di un incarico per la progettazione di opere di caratterizzazione di una discarica sita nel Comune per l'importo di circa 14.000 euro effettuato, si ribadisce, nel massimo rispetto delle regole di trasparenza e buona amministrazione tanto che il Comune, pur essendovi i presupposti per l'affidamento diretto, ha proceduto mediante "avviso pubblico" al quale hanno partecipato quattro esperti. L'estraneità rispetto a cosche mafiose, peraltro, risulta dimostrata dal fatto che in tali ipotesi l'art. 275 cpp, terzo comma, non prevede la detenzione domiciliare. Vi invitiamo quindi a rettificare la notizia, chiedendovi di mantenere il riserbo sulla vicenda, fino al vaglio dell'Autorità Giudiziaria".

In attesa di conferma dell'avvenuta pubblicazione della rettifica e cancellazione degli articoli, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

avv. Giacomo Falcone